Onorevoli Colleghi! - Il testo che viene presentato è finalizzato alla specificazione del criterio di «modestia», contenuto all'articolo 16 dei regolamenti delle professioni di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia (rispettivamente regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275), e che caratterizza le prestazioni professionali delle medesime categorie nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica.
      L'indeterminatezza della citata e vigente normativa è stata ed è anche causa di notevole conflittualità con altre professioni tecniche (dovuta proprio alla difforme interpretazione anche da parte della giurisprudenza), al punto che perfino l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) aveva avuto modo di evidenziare la necessità di un chiarimento a livello normativo, nell'ambito delle attribuzioni del Parlamento.
      La formulazione proposta non amplia le competenze professionali dei geometri e dei periti edili nei settori suindicati, è perfettamente coerente con la loro preparazione scolastica e professionale e non pregiudica minimamente le competenze di altri professionisti tecnici.
      D'altro canto, fin dalla III legislatura (1958) risultano presentate proposte di legge tendenti a fornire quella certezza del diritto che si ritiene irrinunciabile in ambiti di attività che, come quello in discorso, investono l'intera collettività, atteso che le ripercussioni delle segnalate carenze normative si riflettono sì sulle categorie professionali, ma con pregiudizio immaginabile nei confronti dei cittadini, degli operatori economici e delle stesse pubbliche amministrazioni.

 

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